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Assicurazioni sul credito

Polizza


Le caratteristiche delle polizze crediti proposte dagli assicuratori sono le seguenti:


Globalità

Quello che nel campo dell'assicurazione vita è rappresentato dalla “mutualità”, nel settore crediti è determinato dalla “globalità”; quando un fornitore desidera la copertura del rischio di insolvenza, si vede chiedere dall'assicuratore che tutto il fatturato sviluppato sull'intero portafoglio debitori sia assoggettato a premio. Le eccezioni riguardano solitamente specifiche aree geografiche (es. copertura solo del mercato interno e/o dell'export in certi paesi) oppure rami di attività. Le polizze credito non consentono solitamente la “selezione” preventiva dei debitori da parte del fornitore.



Analisi preventiva del portafoglio

L'assicuratore effettua una valutazione di tutti i debitori posti in copertura, selezionando i rischi sgraditi (esclusi solitamente dal pagamento del premio) e determinando il limite massimo assicurabile per ciascun debitore.

L'analisi preventiva degli acquirenti consente di limitare i mancati pagamenti ed i relativi indennizzi (e pertanto il costo in termini di premio): le compagnie utilizzano nella valutazione del debitore non soltanto le informazioni pubbliche, ma le esperienze relative ad una base fornitori ampia, generalmente più completa rispetto a quanto sia disponibile per il singolo fornitore.

In taluni casi viene concessa al cliente la facoltà di determinare internamente fidi di minor importo (“latitudine”), sulla base di informazioni pubbliche e/o delle pregresse esperienze commerciali dirette.

La negoziazione con la compagnia dei plafond concessi a ciascun debitore è il momento più delicato di una trattativa, dove l'assistenza di un consulente specializzato può consentire l'ottenimento delle condizioni più vantaggiose per il cliente.



Rotatività del limite massimo assicurabile

Una volta concesso un limite di credito per un certo debitore, il plafond ha caratteristiche rotative (come per i castelletti bancari), e ricomprende in copertura i crediti in sequenza cronologica a seguito dei pagamenti delle partite debitorie da parte dell'acquirente. La rotatività cessa in caso di cancellazione da parte dell'assicuratore.



Franchigie e massimo indennizzo

Le polizze crediti, per limitare le incombenze amministrative o ridurre l'importo del premio, talora escludono dalla copertura le perdite di ammontare limitato (franchigie).

Esistono tre tipologie di franchigie:

  • assoluta
  • relativa
  • globale

Vengono anche solitamente previsti ammontari massimi indennizzabili per annualità assicurativa (in termini di moltiplicatore rispetto al premio versato).



Gestione interna del mancato pagamento entro termini concordati – attività di recupero

A differenza del factoring, con l'assicurazione non avviene la cessione del credito a terzi. Si ha soltanto il diritto alla surroga in caso di pagamento di un eventuale sinistro. Pertanto il fornitore non si trova spossessato della titolarità del credito e gestisce internamente il rapporto con il proprio cliente (che non viene “notificato”). Le polizze prevedono un certo numero di giorni di ritardo “fisiologico” rispetto alla scadenza originale del credito, durante i quali il fornitore svolge in proprio le attività di recupero.

Superato tale limite, la compagnia deve venire informata attraverso una "denuncia di mancato pagamento". Le polizze sul mercato a questo punto offrono soluzione diverse, talune permettono all'assicurato di avvalersi delle strutture specializzate delle compagnie per il recupero, sia giudiziale che bonario, altre richiedono che sia l'assicurato a svolgere in proprio tutte le azioni.



Clausole particolari

Copertura degli ordini

Talvolta, la cancellazione da parte della compagnia di un plafond concesso in passato ai debitori può creare al fornitore difficoltà derivanti dalla messa in produzione di beni prodotti su specifica, non rivendibili a terzi. In questi casi è possibile negoziare polizze che consentano anche la messa in copertura degli ordini, per un periodo predeterminato. Ciò si può applicare anche nei casi in cui il venditore sia tenuto in forza di obblighi contrattuali a concludere la vendita nei confronti di aziende nel frattempo divenute insolventi.

Copertura dell'insolvenza di fatto

Generalmente le polizze crediti considerano un sinistro indennizzabile quando viene dimostrata l'insolvenza giuridica del debitore o in presenza di procedure concorsuali; è tuttavia possibile negoziare la copertura anche del "protracted default": il sinistro viene liquidato senza attendere l'espletamento di tutti gli atti legali. Questo tipo di polizze generalmente richiedono che le attività di recupero extragiudiziale siano di spettanza dell'assicuratore.

Primo rischio

Non è sempre possibile per un fornitore ottenere dall'assicuratore che i plafond concessi sui diversi debitori siano pari alle esigenze commerciali; alcune compagnie offrono la possibilità di operare "a primo rischio", disapplicando il tradizionale criterio proporzionale. Anche in questi casi generalmente l'attività di recupero è svolta dall'assicuratore.

Scelta tra copertura integrale ed "excess of loss"

Per le aziende di maggiori dimensioni, con una struttura di Credit Management interna, viene offerta la possibilità di ridurre il costo del premio attraverso una polizza di maggiore complessità, che permette di assicurare solo il rischio in eccedenza rispetto ad una franchigia globale annua (rischio “catastrofale”) e ad una soglia di intervento e consente maggiore autonomia nella determinazione dei limiti assicurabili per ciascun debitore. Le compagnie generalmente considerano accettabile per questo tipo di polizza la copertura di fatturati di ammontare rilevante.


Tratto da Wikipedia

Orologio Domenica, 20 Maggio 2012

Assicurazione sul credito