Forme di finanziamento
Noleggio
Il termine "noleggio" è una parola di uso comune che definisce il godimento per un periodo di tempo di un bene da parte di un soggetto, diverso dal proprietario, dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro.
Il noleggio non è, disciplinato sul Codice Civile, l'unico testo normativo che lo riporta è l'articolo 384 del Codice della Navigazione: "Il noleggio è il contratto per il quale l'armatore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con una nave determinata, uno o più viaggi prestabiliti, ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto o dagli usi".
L'articolo del Codice Civile che regola il rapporto comunemente definito "noleggio" è il 1571, il contratto di locazione.
Tale articolo recita: "La locazione è il contratto con cui una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo".
La situazione di fatto realizzata è il godimento di un bene ad opera di un soggetto diverso dal proprietario verso il pagamento di un corrispettivo.
Questa norma, e quelle che la seguono, regolano il noleggio nel nostro ordinamento.
Il contratto di noleggio è un contratto consensuale, ossia si conclude nel momento in cui l'accettazione perviene nella sfera di conoscibilità del proponente e non con la consegna della cosa noleggiata.
In altre parole, la consegna della cosa non è che la prima e fondamentale obbligazione del locatore nascente dal contratto.
In secondo luogo non è un contratto che richiede una forma particolare (ad eccezione dei contratti la cui durata eccede i nove anni che richiedono la forma scritta). Quindi è un contratto che è perfettamente valido anche se concluso oralmente; ovviamente è sempre preferibile la forma scritta per poterne più facilmente provare il contenuto.
Tipi di noleggio: a freddo e a caldo
Una distinzione tipica che viene effettuata dagli operatori del settore edilizio è quella tra noleggio a caldo e noleggio a freddo.
Per noleggio a freddo si intende la locazione di un bene mobile in quanto tale, senza che venga messa a disposizione del conduttore l'opera del personale del locatore, in relazione all'installazione, alla messa in opera, alla manovra, al funzionamento e all'eventuale disinstallazione del macchinario o dell'attrezzatura noleggiata.
Per noleggio a caldo si intende la locazione di un bene mobile in cui però è necessaria la collaborazione di personale del locatore per consentire al conduttore di poter godere del bene noleggiato, in relazione alle particolari competenze tecniche richieste per il funzionamento del macchinario o anche solo per un'indisponibilità del personale del conduttore di manovrare il bene.
Dal punto di vista giuridico, tra le due figure di noleggio non cambia nulla, infatti, sia che il bene noleggiato sia concesso a freddo, sia nel caso in cui venga concesso a caldo, si rimane sempre all'interno della fattispecie tipica della locazione. La Cassazione ha affermato che fino a quando l'attività del personale del locatore avrà caratteristiche di accessorietà rispetto all'obbligazione tipica della concessione in godimento del bene al conduttore, il rapporto tra i due non potrà che essere qualificato locazione.
Questo comporta che le condizioni generali di noleggio si dovranno utilizzerà per il noleggio a caldo e per il noleggio a freddo saranno le stesse, salvo prevedere una clausola specifica per il noleggio a caldo avente come oggetto le responsabilità del personale del locatore e gli obblighi del conduttore verso quest'ultimo.
Distinzione fra noleggio, comodato e appalto
Il comodato viene disciplinato dall'art. 1803 del Codice Civile: "Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la cosa consegnata. Il comodato è essenzialmente gratuito".
La differenza fondamentale con la locazione è che il comodato è un contratto essenzialmente gratuito. La distinzione tra le due figure, peraltro, non pone particolari problemi pratici.
Di tutt'altra portata è invece la distinzione tra locazione e appalto. Il contratto di appalto è definito dal Codice Civile (art. 1655) come "… il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro". Risulta subito evidente che il soggetto che assume l'obbligazione di realizzare l'opera dovrà avere la capacità di organizzare i mezzi necessari, quindi sarà nella maggioranza dei casi un imprenditore.
Oltre a questo, propria dell'attività imprenditoriale, è la gestione a proprio rischio e tale rischio deve essere correttamente inteso come rischio d'impresa, ovvero l'impossibilità di stabilire a priori, ed esattamente, il rapporto tra i costi ed i ricavi. Questi elementi differenziano l'appalto dalla locazione.
Molto spesso però il confine tra le due figure è molto labile. Ci si riferisce ai casi di noleggio a caldo in cui l'attività del personale del locatore non può essere definita "meramente accessoria" al godimento del bene ma assume, in relazione alla complessità tecnica dei problemi risolti e all'alto grado di know-how impiegato, le caratteristiche di una vera e propria obbligazione di risultato (propria dell'appalto).
Nel caso di casi limite è difficile decidere se stipulare un contratto di appalto o di noleggio, tuttavia il criterio che dovrà guidare l'imprenditore del noleggio in questa scelta è quello di optare per il contratto di locazione nella maggior parte dei casi possibili, in quanto meno impegnativo. Tuttavia, quando dovesse eseguire una prestazione accessoria al mero noleggio di macchinari e attrezzature di particolare complessità tecnica (installazione, progetto, analisi di un particolare risultato tecnico, eccetera), dovrà procedere alla redazione di un buon contratto di appalto, in grado di tutelarlo più efficacemente in relazione alla prestazione effettuata.