Tutela e gestione del patrimonio
Trust
Il trust viene regolamentato dall'art. 2645-ter del codice civile.
Tale articolo prevede che mediante atto pubblico un bene immobile o mobile registrato possa essere destinato
alla realizzazione di "interessi meritevoli di tutela" per un periodo di tempo massimo di 90 anni o
per tutta la vita del beneficiario, se persona fisica.
Nell'istituto del trust il disponente (settlor) individua un gestore (trustee), al quale affidare la gestione di
un determinato insieme di beni.
Il gestore ha la piena facoltà di disporre dei beni oggetto del trust, nei limiti del contenuto del
mandato (letter of wishes); tali beni pertanto potranno essere oggetto di vendita, locazione, interventi di
manutenzione e di tutte le altre operazioni, anche senza l'autorizzazione del disponente.
Esiste anche una terza figura denominata beneficiario, la quale viene identificata nel soggetto al quale
spettano i proventi della gestione dei beni conferiti nel trust.
Si può quindi concludere che il gestore, pur non essendo proprietario, di fatto può esercitare
tutti i diritti connessi a tale condizione, talvolta sotto la supervisione di uno o più controllori (i
cosiddetti guardiani).
Il bene oggetto del trust, uscendo dalla sfera patrimoniale del proprietario, è al riparo dalle possibili
pretese dei creditori personali del disponente. Con l'istituzione del trust si ha, quindi, una "divisione"
all'interno del patrimonio del disponente, venendosi a creare un "vincolo di destinazione" sui beni
conferiti, che in tal modo sono protetti dalle pretese dei creditori del disponente stesso.
Il trust può consentire un'innumerevole serie di operazioni, quali la partecipazione in fondi comuni,
l'acquisto di beni mobili e immobili, l'acquisizione di quote societarie, la costituzione ex novo di società
che saranno affidate al gestore.
Le normative sul trust vigenti nei Paesi ove l'istituto è praticato prevedono, inoltre, discipline
dettagliate relativamente ai profili di responsabilità contrattuale in capo al gestore, con il
conseguente suo coinvolgimento in azioni per risarcimento di danni.