Legge 108/1996
Notizie generali
La legge 108/1996 sostituisce gli art. 644 e 644 bis del codice penale riguardanti rispettivamente l’usura vera e propria e quella impropria.
L’usura vera e propria si verifica quando l'usurato versa in stato di bisogno mentre l'usura impropria si verifica quando l’usurato svolge attività imprenditoriale o professionale e si trova in condizioni di difficoltà economico - finanziarie.
La legge 108/1996 introduce molte novità rispetto alla vecchia normativa.
Con la nuova normativa si è avuto un inasprimento delle sanzioni (reclusione da uno a sei anni e multa da 6 a trenta milioni di lire) e la previsione di nuove ipotesi di aggravanti (che fanno aumentare la pena da un terzo alla metà) riguardanti l’attività bancaria in genere e l’attività di credito mobiliare alle imprese.
L'art. 1 esclude la considerazione dello stato di bisogno o di difficoltà economico - finanziaria per la configurazione del reato di usura, ed assegna ad esse un valore di aggravante del reato stesso.
L'art. 2 indica un tasso limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
La rilevazione di questo, viene effettuata trimestralmente dal Ministero del tesoro, in accordo con la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, i quali individuano il tasso effettivo globale medio annuo applicato da banche e società finanziarie nel trimestre precedente, tenendo conto della variazione del tasso ufficiale di sconto, ripartendo le operazioni di credito in categorie omogenee in base alla natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie delle operazioni.
Infine l'art. 2 prevede la pubblicazione di tali tassi sulla Gazzetta Ufficiale.
L'art. 4 con l’abrogazione dell'art. 1815 comma 2 Cod. Civ., il quale sanciva la nullità integrale del patto usurario, rende ora inesistente ogni previsione contrattuale di interessi in misura usuraria, per cui il debitore può restituire il solo capitale.
Gli art. 6 e 7 introducono novità sanzionatorie come la confisca dei beni di cui l’imputato non può giustificare la provenienza (art.6) e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art.7).
Gli art. 8, 9 10 introducono novità procedurali come la facoltà di procedere ad intercettazioni telefoniche (art.8), di applicare alcune norme già vigenti per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (art.9), e la possibilità per le associazioni e fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell’usura di costituirsi parte civile nei giudizi penali contro l’usura stessa (art.10).
L'art. 11 determina la prescrizione del reato di usura, decorrente dall’ultima riscossione sia degli interessi che del capitale.
Gli art. 14 e 15 prevedono l'istituzione di due fondi:
- il fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art.14);
- il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art.15).
Il primo viene applicato ai soli fatti verificatisi a partire dall’01/01/1996 ed è destinato all’erogazione di mutui a soggetti esercenti attività imprenditoriale o di lavoro autonomo che siano parti offese in procedimenti penali per il reato di usura.
Il secondo è destinato all’erogazione di contributi a Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva fidi, "confidi", oppure a Fondazioni ed Associazioni riconosciute, in quanto aventi le caratteristiche determinate dal Ministero del Tesoro per la prevenzione del fenomeno dell’usura.
Gli enti citati sopra contribuiscono alla prevenzione del fenomeno dell’usura garantendo le banche per finanziamenti a medio termine o linee di credito a breve termine a favore di piccole e medie imprese le quali hanno avuto rifiuti dalle banche per la sottoscrizione di linee di finanziamento.
L'art. 16 prevede la penalizzazione, con pena l’arresto fino a due anni ovvero con l’ammenda da 4 a 20 milioni, della canalizzazione di clientela verso finanziatori privati legati con la criminalità organizzata.
Lo stesso articolo introduce l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte delle banche o di intermediari finanziari.
Ogni mediatore o consulente dovrà iscriversi in un apposito albo istituito presso il Ministero del Tesoro cui spetta la relativa autorizzazione preventiva nonché controllo l’assistenza dell’U.I.C.
Chi esercita la predetta attività senza essere iscritto regolarmente nell'albo rischia la reclusione da 6 mesi a quattro anni e la multa da 4 a 20 milioni di lire.
L'art. 17 istituisce la cosiddetta "riabilitazione" del debitore protestato.
La riabilitazione viene accordata dal Presidente del Tribunale competente purché sia stata adempiuta l’obbligazione per la quale è stato elevato il protesto e sia decorso almeno un anno dal protesto stesso senza che il debitore sia stato nuovamente protestato.
Il decreto di riabilitazione ha l’effetto di far considerare il protesto come mai avvenuto e viene pubblicato nel Bollettino dei Protesti.