Legge 108/1996
Tassi usurari
Da quanto prescritto dalla legge 108/1996 un tasso viene definito usurario quando supera il “tasso soglia”.
Il “tasso soglia” viene descritto nell’art. 2 e viene determinato aumentando della metà il tasso effettivo globale “TEG”, rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro, in accordo con la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, ripartendo le operazioni di credito in categorie omogenee.
Il “tasso soglia” sarà quindi:

Il “tasso soglia”, non copre comunque tutti i casi in cui si può verificare l’usura, in quanto il 3° comma dell’art. 664 c.p. prevede che interessi anche inferiori al limite del “tasso soglia” possano comunque considerarsi usurari quando il prenditore si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria, cosa che però dovrà essere accertata dal magistrato.
La classificazione delle operazione in categorie omogenee ne prevede otto:
- apertura di credito in conto corrente;
- finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale;
- Credito personale;
- Credito finalizzato;
- Factoring;
- Leasing;
- Mutui;
- Altri finanziamenti a breve ed a medio/lungo termine.
Il calcolo del TEG viene, a seconda della categoria, effettuato in due modi diversi.
Per la categoria 1, 2 e 5 il TEG è:

Dove i numeri debitori sono una entità contabile data da:

in cui:
- C è il capitale su cui si calcola l'interesse;
- N sono il numero di giorni effettivi che decorrono da una scadenza di rata all'altra, ovvero quelli che decorrono da un saldo per valuta all'altro.
Per la categoria 3, 4, 6, 7 e 8 il TEG viene calcolato con la medesima formula del TAEG:

dove:
- k è il numero d'ordine di un prestito;
- m è il numero d'ordine dell'ultimo prestito;
- Ak è l'importo del prestito numero k;
- i è il TAEG (tasso globale effettivo) che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- tk è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date degli ulteriori prestiti da 2 a m;
- k' è il numero d'ordine di una rata di rimborso o di pagamento di oneri;
- m' è il numero d'ordine dell'ultimo rimborso o dell'ultimo pagamento degli oneri;
- A'k' è l'importo del rimborso o del pagamento di oneri numero k';
- tk' è l'intervallo, espresso in anni e frazioni di anni, tra la data del prestito numero 1 e le date dei rimborsi o pagamenti di oneri da 1 a m'.
L’equazione rappresenta l'equivalenza dei prestiti, da un lato, e dei rimborsi e oneri, dall'altro.
La formula per il calcolo del TAEG è stata estratta dalla direttiva 98/7/CE del parlamento europeo e del consiglio del 16 febbraio 1998, pubblicata sulla "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" del 1.4.1998
Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto la Banca d’Italia ha stabilito essa non entra nel calcolo del TEG, ma viene rilevata separatamente ed espressa in termini percentuali.
La Banca d’Italia ha sancito una distinzione tra spese ed oneri che concorrono e che non concorrono alla composizione del TEG.
Gli elementi che vanno a comporre il tasso sono:
- le spese di istruttoria e/o di revisione del finanziamento;
- le "spese di chiusura" della pratica;
- le spese di riscossione dei rimborsi o di incasso delle rate fissate dal creditore;
- il costo della mediazione per l’ottenimento del finanziamento;
- le spese per l’assicurazione e garanzie imposte dal creditore, per invalidità, morte, ecc.;
- ogni altra spesa contrattualmente prevista.
Mentre gli elementi esclusi nella determinazione del tasso sono:
- le imposte e tasse;
- il recupero delle spese, anche di terzi (perizie, certificati camerali, spese postali);
- le spese legali ed assimilate (visure catastali, iscrizioni in pubblici registri, spese notarili, ecc.);
- gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti in caso di inadempienza;
- gli addebiti per tenuta conto, nonché quelli connessi ai servizi di incasso e pagamento e servizi accessori (spese di custodia pegno, ecc.);
- le altre spese di assicurazione diverse da quelle incluse sopracitate.
Esiste anche una distinzione sulle categorie della classifica, infatti sono escluse:
- le operazioni in valuta od indicizzate a parametri valutari (che talvolta raggiungono un tasso di gran lunga oltrepassante la soglia di quello usurario);
- le posizioni in sofferenza ed a favore di soggetti in stato di insolvenza od in situazioni equiparabili;
- i crediti ristrutturati od in corso di ristrutturazione;
- le operazioni a tasso agevolato ed i finanziamenti a tasso inferiore a quello di mercato in relazione a disposizioni legislative che prevedono il concorso agli interessi e/o l’impiego di fondi statali o regionali o di altro soggetto pubblico;
- le operazioni a tassi promozionali ed i finanziamenti concessi in relazione a campagne promozionali limitate nel tempo;
- le agevolazioni a tassi convenzionati ed i finanziamenti concessi a tassi di favore a dipendenti ed altri soggetti convenzionati sempre che, in tal caso, il tasso applicato non superi il prime rate praticato dal concedente.
Inoltre sono esclusi dalle rilevazioni (e ciò sotto il profilo soggettivo) i finanziamenti a:
- soggetti non residenti,
- Pubblica Amministrazione,
- Imprese di Assicurazione,
- Banche,
- Intermediari finanziari.